Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di riformare la normativa elettorale vigente nei comuni e nelle province, uniformandola ai sistemi in vigore per l'elezione delle altre assemblee rappresentative. L'anomalia principale, riscontrabile nella legislazione in questione, è da rintracciare nella previsione del doppio turno di ballottaggio, che riguarda le province ed i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Nessun'altra elezione si svolge, infatti, con il doppio turno: né quelle politiche, né quelle regionali. L'unica eccezione è stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province. Se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, poco più di 700 hanno

 

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più di 15.000 abitanti e le province sono 103, si comprende come il doppio turno e, quindi, l'eventualità del ballottaggio, più che essere una norma a valenza generale, risulta essere un freno per l'uniformità dei sistemi elettorali.
      Obiettivo della presente proposta di legge è dunque di uniformare i sistemi elettorali vigenti in Italia e rafforzare il bipolarismo e l'alternanza. Della normativa vigente restano le coalizioni e la possibilità di collegamento tra candidato a sindaco e le diverse liste che lo sostengono. Viene estesa anche ai comuni con più di 15.000 abitanti la impossibilità (ferma restando, invece, la possibilità di votare solo il candidato sindaco) del voto «disgiunto», così com'è presente nelle elezioni per il presidente della provincia. Questa opzione, tende a garantire l'omogeneità dell'espressione del voto. Difatti, l'elezione del sindaco è collegata ad un premio di maggioranza che rafforza le liste collegate. Non si ritiene opportuno difendere ancora una norma che, invece, comporta l'espressione di una volontà contradditoria - da una parte la scelta del candidato sindaco che si preferisce, dall'altra la lista di candidati diversa da quelle collegate al sindaco prescelto - che risulta essere una contraddizione in termini rispetto all'impostazione dell'intero sistema. Altra cosa, invece, è la possibilità di riconoscersi e di «votare» solo il candidato sindaco o presidente della provincia.
      Il doppio turno, oltre a rappresentare un'indubbia spesa aggiuntiva per le finanze pubbliche e un ostacolo per il corretto svolgimento dell'anno scolastico, è senza dubbio un motivo di inquinamento della competizione politica, perché determina una vera e propria contrattazione tra i candidati ammessi al ballottaggio e quelli esclusi, finalizzata ad assicurarsi maggiore sostegno elettorale al secondo turno. Il doppio turno favorisce, inoltre, il proliferare di candidature a sindaco motivate non dalla volontà di vincere l'elezione bensì solo da quella di «spendere» politicamente per il ballottaggio il consenso elettorale ottenuto al primo turno. Occorre, tra l'altro, considerare come l'affluenza dei votanti al secondo turno sia di gran lunga inferiore a quella che solitamente si registra al primo turno, con conseguente scarsa legittimazione elettorale del candidato che vince il ballottaggio.
      L'altro elemento di cambiamento, che la presente proposta di legge vuole introdurre, è relativo all'abolizione del voto «scollegato», cioè della possibilità di votare per un candidato a sindaco e per una lista che sostiene un altro candidato, per le ragioni sostenute, con l'estensione del meccanismo vigente per le elezioni provinciali. Si tratta di una facoltà riservata solo agli elettori dei comuni con più di 15.000 abitanti che contrasta, pertanto, con la restante normativa elettorale.
      Si sancisce, infine, l'esclusione dall'assegnazione dei seggi per le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi, estendendo anche a livello delle elezioni amministrative, lo sbarramento precedentemente in vigore per le elezioni della Camera dei deputati.
 

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